Don
Vincenzo De Michele
– con Bolla Vescovile del primo maggio 1902 alla quale fu dato il Regio Placet
il 3 luglio successivo, fu nominato Arciprete Parroco della Chiesa San Pietro
Apostolo di Palagianello dal 1902 che lasciò nel 1939.
Morì in Massafra il 12 novembre
1953.
Dell’Arciprete
De Michele, il quale, peraltro, nel lontano 1935 mi battezzò, mi piace
riportare aneddoti comportamentali testimoniati da anziani, mentre per quanto
riguarda la “causa” intentata contro il Comune di Palagiano vi è prova
documentale.
Zero
in democrazia meno zero in cristianesimo
Mi
piace riportare quanto Mons. Prof. Don Giuseppe Buttiglione, Parroco della
Chiesa San Pietro apostolo di Palagianello dal giorno 11 febbraio 1940 al 1958,
ebbe a scrivere, a proposito della morte del Parroco De Michele, su “Il
Vessillo” del 6 gennaio 1954 che riproduco in allegato-
Il
vetro rotto della finestra della sagrestia.
Ci
piace pure ricordare qualche aneddoto fra i tanti quello narratomi da mia nonna
materna, Maria Giuseppa Lippolis, che fra il 1920 e il 1925 abitava al civico
19 di Piazza Centrale, come allora era
denominata l’attuale Piazza De Gasperi, quindi nelle immediate adiacenze della
Chiesa Parrocchiale.
Con
Don Vincenzo De Michele abitava la sorella, maritata Pedone, la quale
nonostante la numerosa prole aveva funzione di “perpetua”.
Un
giorno fra i tanti ragazzini che giocavano in piazza nei dintorni della Chiesa,
qualcuno lanciò una pietra rompendo i vetri del finestrino della sagrestia.
Al
che il sagrestano si precipitò ad avvisare Don Vincenzo dell’accaduto.
Don
Vincenzo non conoscendo l’autore del “misfatto” invitò il sagrestano perché
della spesa per la sostituzione dei vetri se ne facesse carico l’autore (fallu
pajè) a questa esclamazione il sagrestano che conosceva l’autore del lancio
della pietra individuato nel nipote del Parroco disse “Don Vicij vite ca jè
stète nepotte” al che Don Vincenzo risposte “bhe, desgrazie, desgrazie, nnò
fèsce nudde”.
Quando
“natura premit”
Molti
anziani ricordano un episodio poco acconcio, almeno in pubblico, alla figura
del “sacerdote” ma che è proprio del maschio specie quando è avanti con gli anni.
Si
racconta che durante la processione del Lunedì di Pasqua, lungo via Roma
all’altezza di Via Tateo, Don Vincenzo ormai avanti con gli anni, forse affetto
da disturbi alla prostata, non disdegnò di abbandonare la processione per
accedere al pubblico "vespasiano” ubicato nelle immediate vicinanze del
giardinetto, parte ovest, della stazione ferroviaria. A “operazione” ultimata
Don Vincenzo riprese il suo posto nella processione come se nulla fosse
accaduto.
LA
CAUSA
Nel
bilancio di Introiti ed Esiti([1])
dell’anno 1743 predisposto in esecuzione dei “Regi Banni” emanati da Re
Carlo di Borbone (1734-1959) per la formazione del Catasto del Reame di Napoli,
la “Università del Casale di Palagianello” ([2])
include nella spesa quella che si riferisce al culto, in altre parole: “Al Parroco per somministrazione de’
Sagramenti. . . ., per cera in tutto
l’anno alla Chiesa parrocchiale essendo la medesima mantenuta dalla sudeta Un(iversi)tà, spese per li Sagri
Utenzilij, oglio per la lampada, rifacimento alli muri, Porta ed astrico per la
me(desi)ma, ed ogn’altri occorresse. . . .” ([3]). Tutto ciò ancora prima dell’emanazione
del Decreto 25 luglio 1772 che poneva a carico delle “università” le spese per
il culto.
Delle
spese per il culto ne troviamo traccia anche mezzo circa secolo dopo nel
bilancio del Comune di Palagiano - è noto che Palagianello fra il 1806 e il
1907, per motivi demografici, fu prima aggregato a Palagiano - approvato dal
Decurionato nella seduta del 5 luglio 1807, dove, per la frazione Palagianello,
figura uno stanziamento di 489 ducati per le seguenti spese per l’arciprete, per il predicatore quaresimale,
per il regolatore dell’orologio, olio per l’orologio, la cera per la Chiesa, per
la Novena di Natale e Capodanno, per la
Festa della Madonna delle Grazie, freno per l’orologio e campane, per il
sacristano, olio per le lampade alla Chiesa, per acconci di arredi sacri,
incenso ed altro, per messe cantate per
qua defunti, che sono pochi . . . . .;
A
proposito delle spese di culto e particolarmente della “congrua”, ci piace ricordare
quanto accaduto agli inizi del ‘900 tra l’Arciprete Don Vincenzo De Michele e
il Comune di Palagiano, prima, e quello di Palagianello, dopo.
Era
accaduto che, subito dopo la sua investitura il Parroco De Michele citò il
Comune di Palagiano innanzi il Tribunale di Taranto per vedersi riconoscere, in
nome proprio e quale rappresentante della Parrocchia di Palagianello, la somma
di Lire 1.512 per supplemento di congrua dal 3 luglio 1902 al 9 dicembre 1905,
data della citazione, nonché la somma di Lire 16.533,60 per onorario a due
coadiutori e per le spese, cioè: per cera, olio, vino, ostie, salario al
sagrestano, all’organista, onorario al quaresimalista, oltre le spese per la
festa patronale, dal 1889. Epoca in cui il Comune di Palagiano ne aveva sospeso
il pagamento.
Su
quali basi il Parroco De Michele fondava la sua richiesta.
Prima
del Concordato, intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede l’undici
febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 - e la legge 27
maggio 1929, n. 848, contenente disposizione circa la nomina a uffici e
benefici ecclesiastici, e il regolamento esecutivo 3 dicembre 1929, n. 2262 –
era rimasta in vigore, sulle spese di culto, la “legislazione degli ex stati”, con tutta la sua varietà: nel
Piemonte e in Sardegna erano regolate dalla Regie Patenti 6 gennaio 1824;
nell’ex Stato Pontificio dalle prescrizioni del Concilio Tridentino; in Sicilia
vigeva il concordato del 1818; nel napoletano erano disciplinate dal Decreto
Luogotenenziale 17 febbraio 1861, ossia dalla legislazione “tannucciana” emenata nella seconda metà
del secolo XVIII ([4]).
Era
cosa nota che nelle province meridionali vigeva il concordato “Borbonico” concluso con la Santa Sede il
16 febbraio 1818, che altro non era se non una convenzione fra lo Stato e la
Chiesa, per regolare i reciproci interessi intorno a questioni di indole
religiosa.
Secondo
l’art. e del Decreto Luogotenenziale 17 dicembre 1861, gli atti legislativi che
contenevano l’anteriore diritto pubblico ecclesiastico delle province
napoletane, e che erano stati abrogati, dovevano considerarsi in vigore se non
fossero stati espressamente aboliti con disposizioni indipendenti dal
concordato e in quanto non fossero incompatibili con la vigente legislazione delle
province napoletane.
Abolito
il concordato, ritornarono in vigore le disposizioni precedenti, fra le quali
il Decreto 25 luglio 1772, che stabiliva la concessione ai parroci di una
congrua annua di 100 ducati che era detta “conciliare”, perché stabilità dal
Concilio di Trento. Con lo stesso decreto fu disposto pure la concessione ai
parroci di una somma di trenta ducati annui per le spese di culto.
Con
Decreto 2 dicembre 1813 il Governo Murat apportò dei cambiamenti alla materia
ecclesiastica che ebbe breve vigenza, poiché l’art. 212 della legge organica
dell’amministrazione civile del 12 dicembre 1816 annoverò fra le spese
ordinarie dei Comuni quelle per gli stipendi al predicatore quaresimale,
all’organista e al sagrestano delle Chiese di padronato comunale.
Per
questo motivo negli “stati discussi”([5])
del Comune di Palagiano furono inseriti degli stanziamenti, nella parte
spesa dal 1815 in poi, relativi alle “spese di culto della Chiesa della Frazione di
Palagianello”, vale a dire lo stipendio del predicatore quaresimale e
quello del coadiutore, quello al
cappellano del cimitero e al sagrestano, oltre alle spese per la manutenzione
della Chiesa, per l’olio delle lampade, per le feste religiose.
L’obbligatorietà
delle spese di culto da parte dei Comuni era prevista dalla legge comunale e provinciale 23 ottobre
1859, estesa alle province meridionali con decreto 2 gennaio 1861, poiché nelle
altre province del Regno era già in vigore.
In
virtù di questa normativa il Parroco De Michele, poiché il Comune di Palagiano
si era reso inadempiente lo citò innanzi al Tribunale di Taranto, il quale con
sentenza del 15 – 31 dicembre 1906, nell’accogliere il ricorso condannò il
Comune di Palagiano e il Fondo Culto, nel frattempo chiamato in causa dal
Comune di Palagiano.
Successivamente
la sentenza del Tribunale di Taranto, su appello dell’Amministrazione del Fondo
Culto, fu modificata: la Corte di Appello di Trani con sentenza del 15 – 22
maggio 1908, ridimensionò le pretese del Parroco De Michele non riconoscendogli
le spese sopportate dal suo predecessore Sac. Don Francesco Schettini.
L'Arciprete Don Vincenzo De Michele durante una processione (seconda metà degli anni '30) | Gli occhialini erano di colore verde. |
[1]
- A.S. Napoli –Bilancio di previsione.
[2]
- “Università” ora Comune.
[3]
- A.S. Napoli –Atti preliminari per la formazione del catasto onciario – anno
1762.
[4] - Le
decime sagramentali esatte dai parroci, su proposta del Ministro Bernardo
Tanucci, furono sostituite con le congrue parrocchiali (20 agosto 1768).
[5] - “Stati discussi” = bilanci.
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