A distanza di 102 anni Palagianello, per la seconda volta, sia pure virtualmente, è ritornata ad essere frazione di Palagiano!
La prima aggregazione avvenne, per motivi demografici, in applicazione della legge 8 dicembre 1806, n. 272 e terminò con l‘emanazione della legge 6 giugno 1907, n. 318.
La seconda, sia pure virtualmente, doveva avere inizio a fare tempo dal 16 dicembre 2009, in esecuzione della legge 18 febbraio 2009, n. 9 che tratta della “semplificazione amministrativa”.
Lo spunto a queste brevi note è stato fornito dal titolo riportato da molti giornali nazionali, che riportavano il passaggio del Canal Grande dal Comune di Venezia in proprietà allo Stato, in attuazione della legge n. 9/2009 di conversione del D.L. 22.12.2008, n.200, recante “misure urgenti in materia di semplificazione normativa”.
Curiosamente, la legge che trasferisce allo Stato il Canal Grande veneziano, aveva abrogato, fra le tante, anche la legge 6 giugno 1907, n. 318, la quale 102 anni prima aveva ridato autonomia amministrativa al Comune di Palagianello, distaccandolo da Palagiano.
Con la cancellazione della legge n. 318/1907 Palagianello, dal 16 dicembre 2009, sarebbe stato retrocesso, nuovamente, a “frazione” di Palagiano, con la “benedizione” del ministro leghista Calderoli ispiratore della c.d. legge “ammazza norme”.
Sennonché la previsione legislativa, fortemente lesiva all’autonomia, è stata bloccata pochi giorni prima dell’entrata in vigore quando, con D. Lgs del 1° dicembre 2009, n. 179 dal titolo “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l’originaria Legge n.9/2009 è stata emendata.
Per questa volta è andata bene ai “palagianellesi” giacché sarebbe stato molto difficile trovare un altro Davide Lenge che, emigrando dalla natia Ginosa, si fece promotore agli inizi del XX secolo dell’idea autonomistica che portò all’emanazione della legge n. 318/1907 che, con il distacco da Palagiano, restituì al Comune di Palagianello quella dignità ed autonomia amministrativa che aveva avuto fino agli inizi del XIX secolo quale Universitas.
Fino al qualche anno addietro le leggi di ’interpretazione autentica” oppure di “riviviscenza” delle abolite difficilmente venivano emanate, dato che le leggi “porcate” sono di emanazione relativamente recente.
Desta quantomeno stupore il fatto che si perviene, in diretta televisiva, ad accendere i falò con Leggi, Decreti Reali e Presidenziali senza misurarne la portata pratica.
Pericolo scampato.08 febbraio 2011
La prima aggregazione avvenne, per motivi demografici, in applicazione della legge 8 dicembre 1806, n. 272 e terminò con l‘emanazione della legge 6 giugno 1907, n. 318.
La seconda, sia pure virtualmente, doveva avere inizio a fare tempo dal 16 dicembre 2009, in esecuzione della legge 18 febbraio 2009, n. 9 che tratta della “semplificazione amministrativa”.
Lo spunto a queste brevi note è stato fornito dal titolo riportato da molti giornali nazionali, che riportavano il passaggio del Canal Grande dal Comune di Venezia in proprietà allo Stato, in attuazione della legge n. 9/2009 di conversione del D.L. 22.12.2008, n.200, recante “misure urgenti in materia di semplificazione normativa”.
Curiosamente, la legge che trasferisce allo Stato il Canal Grande veneziano, aveva abrogato, fra le tante, anche la legge 6 giugno 1907, n. 318, la quale 102 anni prima aveva ridato autonomia amministrativa al Comune di Palagianello, distaccandolo da Palagiano.
Con la cancellazione della legge n. 318/1907 Palagianello, dal 16 dicembre 2009, sarebbe stato retrocesso, nuovamente, a “frazione” di Palagiano, con la “benedizione” del ministro leghista Calderoli ispiratore della c.d. legge “ammazza norme”.
Sennonché la previsione legislativa, fortemente lesiva all’autonomia, è stata bloccata pochi giorni prima dell’entrata in vigore quando, con D. Lgs del 1° dicembre 2009, n. 179 dal titolo “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l’originaria Legge n.9/2009 è stata emendata.
Per questa volta è andata bene ai “palagianellesi” giacché sarebbe stato molto difficile trovare un altro Davide Lenge che, emigrando dalla natia Ginosa, si fece promotore agli inizi del XX secolo dell’idea autonomistica che portò all’emanazione della legge n. 318/1907 che, con il distacco da Palagiano, restituì al Comune di Palagianello quella dignità ed autonomia amministrativa che aveva avuto fino agli inizi del XIX secolo quale Universitas.
Fino al qualche anno addietro le leggi di ’interpretazione autentica” oppure di “riviviscenza” delle abolite difficilmente venivano emanate, dato che le leggi “porcate” sono di emanazione relativamente recente.
Desta quantomeno stupore il fatto che si perviene, in diretta televisiva, ad accendere i falò con Leggi, Decreti Reali e Presidenziali senza misurarne la portata pratica.
Pericolo scampato.08 febbraio 2011
Vito Vincenzo Di Turi
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