lunedì 11 febbraio 2013

La “marina di spiaggia” di Palagianello ovvero “u carr d’la Cunucchjedd”



La “marina di spiaggia” di Palagianello
ovvero “u carr d’la Cunucchjedd


1.   U carr  della Conocchiella
Da un antico documento(1) i confini di Palagianello vengono cosi descritti:

“. . .et confinatas de feudo de Paliscianelli et infra fines deducendo infrascriptos fines in dicto territorio videlicet dal paretone infronte la gravina de Paliscianello per la spechia de monte calvo per la gravinella al loco dicto columbro de vito pampano ed dallà discender alo concho del S.ore et saglie verso mare per una finaida presso Sancto Joanne delli canali per lo fronte de la difesa de Sancto Felice per la fontana de troveraro (Trovara) per la fineta de machia interlizzi per mezo la difesa de Paliscianello a mare et per la marina allo fiume del Lato ed sale alla Lama de rio et si trova al dicto paretone. . .”


I confini come sopra descritti vengono richiamanti nell’apprezzo redatto dal Regio Ingegnere Luise Nauclerio compilato il primo settembre 1676 per incarico del Regio Fisco(2)  e riconfermati in un documento del 1688(3) .
Il Regio ingegnere Luise Nauclerio  così descrive in termini sintetici la posizione del territorio:

Gode questa terra lunga e spaziosa vista di campagna e mare, situata in luogo quasi piano fra due gravine, seu valloni, che d’inverno portano acqua da una parte per poca distanza; vi sono alcune piccole collinette, il suo aspetto è verso mezzogiorno dov’è il mare e ventilato da tutti i venti.
Il suo territorio principiando da Tramontana confina con un paretone sulla gravina di Castellaneta, all’incontro della città juxtra la difesa di Selvapiana della città di Mottola e dalla parte verso Levante continua da esso paretone in fino alla Specchia di Montecalvo, caminando verso mezzogiorno continua detto paretone sino al luogo detto Colombo di Vito Pampano juxtra li confini di Mottola e confini di Palagiano. Si estende dal detto Colombo di Vito Pampano sino alle Conche del Sigre.e da esse alla via di Taranto ed arriva alla Specchia della difesa di S. felice passa sopra la Cappella di S. Giovanni delli Canali e ti va sino verso mezzogiorno a sinistra sino ad un’altra Specchia ch’è sopra li Portini di Taverna (Trovara) e laminasi verso ponente per insino alla Fonte della Lama di Taverna dove vi è un termine di pietra con croce sopra; e caminando per libeccio si va per un altro limitare sino sopra la Fontana di Calce (Calzo) e di S. Maria di Lenne e si passa per un luogo dove si dice Macchiaterlizza e ti va sino ad una strada carrera che viene da Brudino (Bradano?) e traversa e Fontana Palombo dove terminano li confini di Palagiano. E cominciando per il territorio delle difese di Padule Montana (Palude Molitana) e Conocchiella della suddetta strada Carrera, caminando poco distante dalla fonte della difesa di Palagiano si va al Giogone di S. Nicola e mediante un pozzo d’acqua sorgente si va alla marina di spiaggia che va a Taranto e svolta sino alla bocca del fiume di Castellaneta, seu Lato, e da quelo luogo si entra alli confini di Castellaneta e camminando sopra si va alle Saline, dove si fa il sale del Reg° Fondaco di detta città, e per la riva del fiume di Castellaneta si va al paretone della Lama della Gravina di dove si è principiato la descrizione di detti confini che circuiscono tutto il territorio di Paligianello, quale circuito è di miglia diciannove in circa…(4).

Gli attuali confini, invece – salvo le modifiche, che poi diremo, ancora una volta apportate in favore del territorio di Palagiano nel 1907 – sono quelli determinati con verbale della presa di possesso dei demani assegnati a Palagianello a seguito della divisione in massa avvenuta in esecuzione della legge eversiva della feudalità, riportato nella “Topografia dell’ex Feudo di Paliggianello”(5) redatto in data 13 aprile 1811 dai periti Caramia Pietro, Costanzo Biaggio e Campanella Giuseppe i quali dovevano eseguire la sentenza emessa dalla Commissione Feudale il 20 giugno 1810, su ricorso del Comune di Palagianello contro l’ex feudatario, marchese di Santeramo.
In quel periodo gli interessi di Palagianello venivano curati dal Comune di Palagiano per la nota faccenda dell’aggregazione avvenuta nel 1806 per motivi demografici.
Certamente in quella causa Palagianello non fu ben rappresentata, se si tiene conto che la rinuncia da parte del feudatario di Palagiano all’ “Jus fidœ pascoli” – ripagata con la cessione di circa 617 ettari di territorio, peraltro, sempre contestata dai precedenti feudatari, i Domini Roberti, e che mai ottenne la sovrana sanzione – venne interpretata come cessione di territorio tra Comuni.
 Fino al 1806, epoca in cui Palagianello aveva ancora dignità ed autonomia quale “Universitas” quel territorio, che comprende la “Palude Molitana e otto carra”(6) nella Conocchiella, veniva considerato, ed era, tenimento di Palagianello che ne esercitava tutti i diritti, meno quello di possesso che, in virtù dell’accordo fra i due feudatari prima richiamato, si apparteneva al principe di Cursi che all’epoca era feudatario di Palagiano.
Come abbiamo appreso dai documenti Palagianello confinava a Nord con il Comune di Mottola, ad Est con quello di Palagiano, ad Ovest con la gravina di Castellaneta e a Sud con il mare; la sua estensione territoriale doveva essere di circa 206 carra pari a circa 4.950 ettari, invece degli attuali 4.327.
Il territorio rimase tale fino al 1811, quando già da  circa cinque anni Palagiano amministrava il patrimonio di Palagianello ed epoca della delimitazione del feudo da parte dei periti Campanella, Caramia e Costanzo i quali, incaricati della perizia ed apprezzo del demanio di Palagianello, tracciarono i confini in conformità ad indicazioni errate, e, forse, con riferimento ad una pianta in possesso del marchese di Santeramo che escludeva quella parte del feudo denominata Palude Molitana ed otto carra della Conocchiella, che, come abbiamo detto prima, era in possesso del principe di Cursi.
La vicenda infine va letta ed interpretata anche con riferimento alle risultanze dell’Archivio della Parrocchia San Pietro Apostolo di Palagianello, l’unica dell’epoca.
E’ da premettere, sia pure brevemente, che con la decadenza del potere dei comuni, l’unica possibilità per i cittadini di provare lo stato civile rimase affidata ai registri che, in obbedienza alle disposizioni del Concilio di Trento, i parroci erano obbligati a tenere.
I parroci, quindi, all’epoca erano i soli depositari dei registri costatanti tre eventi che nella vita umana hanno la massima importanza: la nascita, il matrimonio e la morte delle persone.
Ciò posto, bisogna affermare che la tenuta di questi registri, vale a dire battesimo, matrimonio e morte viene imposta al Parroco come dovere fra i più gravi e considerato che gli stessi hanno valore giuridico perché documenti pubblici ecclesiastici ed in quanto tali fanno piena fede per usi non religiosi.
Illuminante è l’atto di morte conservato nell’Archivio  Parrocchiale della Chiesa di San Pietro Apostolo di Palagianello:
“Palagianello, lì 17 maggio 1792
Dom.co Galeotta di Palagiano d’età sua d’anni 65 in circa si è trovato ucciso in questo tenimento e propriamente nell’otto carra e si è seppellito in questa Parrocchial Chiesa sotto il titolo di S. Pietro, onde in fede – Don Nicola Laino Arciprete Curato”.

Dalla lettura di questo documento si ricavano due importanti notizie:
·         la prima che le “otto carra” territorialmente si appartenevano a Palagianello;
·         la seconda che la morte, avvenuta fuori della cinta urbana, di un cittadino è stata riportata nei registri di morte della Parrocchia S. Pietro Apostolo di Palagianello che aveva giurisdizione su tutto il territorio del Comune di Palagianello.
Se, invece, le “otto carra” fossero appartenute a Palagiano il Parroco di S. Pietro non avrebbe usato la formula “. . . si è trovato morto in questo tenimento. . .”,  non solo, ma dell’evento non si sarebbe dovuto trovare traccia nei registri parrocchiali di Palagianello per difetto di giurisdizione che, in quella ipotesi, sarebbe ricaduto sotto quella della Chiesa Parrocchiale di Palagiano.
A nostro avviso l’errore, se tale lo si vuol considerare, fu commesso nella impostazione dei ricorsi dei due Comuni innanzi alla Commissione Feudale la quale, nel caso in esame, non sarebbe stata chiamata a decidere sui confini, poiché, nell’ambito delle sue attribuzioni, non rientravano quelle di pronunciarsi sulle eventuali azioni promosse tra comuni in materia di confinazione ed occupazioni di suolo anche di natura demaniale(7).
Il Decurionato di Palagiano conferì incarico perché innanzi alla Commissione Feudale venissero discusse le liti fra il Comune di Palagiano ed il principe di Cursi e tra il Comune di Palagianello ed il marchese di Santeramo, mentre in nome del comune aggregato Palagianello doveva essere chiamato in causa oltre al anche il principe di Cursi per la parte di territorio, ricadente in quello di Palagianello, in suo possesso, vale a dire le “otto carra e Palude Molitana”.
Così non fu, con la conseguenza che quel territorio venne salomonicamente diviso fra il principe di Cursi ed il Comune di Palagiano il quale innanzi alla Commissione Feudale si era sostituito al Comune aggregato Palagianello.
Indicativa è la circostanza che l’anno precedente le sentenze della Commissione Feudale, vale a dire nel 1809, per la divisione delle terre era stato ordinato la compilazione del catasto comunale, attraverso il quale, molto probabilmente, il Comune di Palagiano si appropriò di quella parte di terreno iscrivendolo a suo nome, dando luogo all’usurpazione di circa 617 ettari  territorio.
La correzione non venne fatta nemmeno quando, in presenza di molte usurpazioni di terre da parte di comuni ed abitanti ai danni di altri comuni, nel 1815 fu indetto un nuovo catasto comunale per rivedere il precedente e conoscere le occupazioni abusive.
E non poteva essere altrimenti, poiché a gestire “l’operazione catasto”, che per Palagianello era separato, fu sempre il comune capoluogo il quale aveva tutto l’interesse a non evidenziare l’abuso commesso ed anche per non smentire l’operato dei periti che, forse, avevano steso un velo sulle molte usurpazioni, in danno del demanio di Palagianello, già in atto da parte di cittadini di Palagiano, quasi sempre amministratori.
A conclusione di questa parte ci preme rilevare come in circa due secoli nessun amministratore Palagianellese si sia mosso al fine far restituire dal Comune di Palagiano quella parte del territorio di Palagianello acquisito al tenimento di quel Comune.
Nella eventuale controversia il Comune di Palagianello , certamente, ne uscirà vittorioso(8).
Vito Vincenzo Di Turi


[1]  - ARCHIVIO DELLA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI – Arch. XCV, 44 – Manoscritto 5937.
[2]  - A.S.L. – Scritture delle Università e feudi di Terra d’Otranto.
[3]  - ARCHIVIO PRIVATO CARACCIOLO – Viglione-Santeramo – “Platea generale del Stato dell’Ecc.ma Casa di santeramo, Cervinara e Palagianello formata dal Rev. Michele Bozzi a XXII marzo 1688”.
[4]  -  A.S. L. – Scritture delle Università e feudi di Terra d’Otranto- Palagianello- 16/1.
[5]  - L’originale della tavola è conservato presso l’Archivio di Stato di Lecce.
[6]  - Ogni carra è pari ad ettari 24.69.40
[7]  - Decreto 6 dicembre 1808- “Intorno alla competenza della Commissione Feudale”.
[8] -  Il diritto del Comune sul territorio è imprescrittibile; pertanto in ogni tempo il Comune può rivendicare parte del suo territorio che, di fatto, senza titolo giuridico, sia stato aggiunto ad altro comune. (Consiglio di Stato – Parere – 26 giugno 1956, n. 403).