La “marina di
spiaggia” di Palagianello
ovvero
“u carr d’la Cunucchjedd”
1.
U carr della Conocchiella
Da un antico
documento(1)
i confini di Palagianello vengono cosi descritti:
“. . .et confinatas de feudo de
Paliscianelli et infra fines deducendo infrascriptos fines in dicto territorio
videlicet dal paretone infronte la gravina de Paliscianello per la spechia de
monte calvo per la gravinella al loco dicto columbro de vito pampano ed dallà
discender alo concho del S.ore et saglie verso mare per una finaida
presso Sancto Joanne delli canali per lo fronte de la difesa de Sancto Felice
per la fontana de troveraro (Trovara)
per la fineta de machia interlizzi per
mezo la difesa de Paliscianello a mare
et per la marina allo fiume del Lato ed sale alla Lama de rio et si trova
al dicto paretone. . .”
I confini come
sopra descritti vengono richiamanti nell’apprezzo redatto dal Regio Ingegnere
Luise Nauclerio compilato il primo settembre 1676 per incarico del Regio Fisco(2) e riconfermati in un documento del 1688(3)
.
Il Regio ingegnere
Luise Nauclerio così descrive in termini
sintetici la posizione del territorio:
Gode questa terra lunga e spaziosa vista di
campagna e mare, situata in luogo quasi piano fra due gravine, seu valloni, che d’inverno portano acqua da una parte
per poca distanza; vi sono alcune piccole collinette, il suo aspetto è verso
mezzogiorno dov’è il mare e ventilato da tutti i venti.
Il suo territorio principiando da Tramontana
confina con un paretone sulla gravina di Castellaneta, all’incontro della città
juxtra la difesa di Selvapiana della città di Mottola e dalla parte verso
Levante continua da esso paretone in fino alla Specchia di Montecalvo,
caminando verso mezzogiorno continua detto paretone sino al luogo detto Colombo
di Vito Pampano juxtra li confini di Mottola e confini di Palagiano. Si estende
dal detto Colombo di Vito Pampano sino alle Conche del Sigre.e da
esse alla via di Taranto ed arriva alla Specchia della difesa di S. felice
passa sopra la Cappella di S. Giovanni delli Canali e ti va sino verso
mezzogiorno a sinistra sino ad un’altra Specchia ch’è sopra li Portini di
Taverna (Trovara) e laminasi verso
ponente per insino alla Fonte della Lama di Taverna dove vi è un termine di
pietra con croce sopra; e caminando per libeccio si va per un altro limitare
sino sopra la Fontana di Calce (Calzo) e
di S. Maria di Lenne e si passa per un luogo dove si dice Macchiaterlizza e ti
va sino ad una strada carrera che viene da Brudino (Bradano?) e traversa e Fontana Palombo dove terminano
li confini di Palagiano. E cominciando per il territorio delle difese di Padule
Montana (Palude Molitana) e
Conocchiella della suddetta strada Carrera, caminando poco distante dalla fonte
della difesa di Palagiano si va al Giogone di S. Nicola e mediante un pozzo
d’acqua sorgente si va alla marina di
spiaggia che va a Taranto e svolta sino alla bocca del fiume di Castellaneta, seu Lato, e da quelo luogo si
entra alli confini di Castellaneta e camminando sopra si va alle Saline, dove
si fa il sale del Reg° Fondaco di detta città, e per la riva del fiume di
Castellaneta si va al paretone della Lama della Gravina di dove si è
principiato la descrizione di detti confini che circuiscono tutto il territorio
di Paligianello, quale circuito è di miglia diciannove in circa…(4).
Gli attuali confini,
invece – salvo le modifiche, che poi diremo, ancora una volta apportate in
favore del territorio di Palagiano nel 1907 – sono quelli determinati con
verbale della presa di possesso dei demani assegnati a Palagianello a seguito
della divisione in massa avvenuta in esecuzione della legge eversiva della
feudalità, riportato nella “Topografia
dell’ex Feudo di Paliggianello”(5)
redatto in data 13 aprile 1811 dai periti Caramia Pietro, Costanzo Biaggio e
Campanella Giuseppe i quali dovevano eseguire la sentenza emessa dalla
Commissione Feudale il 20 giugno 1810, su ricorso del Comune di Palagianello
contro l’ex feudatario, marchese di Santeramo.
In quel periodo gli
interessi di Palagianello venivano curati dal Comune di Palagiano per la nota
faccenda dell’aggregazione avvenuta nel 1806 per motivi demografici.
Certamente in
quella causa Palagianello non fu ben rappresentata, se si tiene conto che la
rinuncia da parte del feudatario di Palagiano all’ “Jus fidœ pascoli” – ripagata con la cessione di circa 617 ettari di territorio,
peraltro, sempre contestata dai precedenti feudatari, i Domini Roberti, e che
mai ottenne la sovrana sanzione – venne interpretata come cessione di
territorio tra Comuni.
Fino al 1806, epoca in cui Palagianello aveva
ancora dignità ed autonomia quale “Universitas”
quel territorio, che comprende la “Palude
Molitana e otto carra”(6) nella Conocchiella, veniva considerato,
ed era, tenimento di Palagianello che ne esercitava tutti i diritti, meno
quello di possesso che, in virtù dell’accordo fra i due feudatari prima
richiamato, si apparteneva al principe di Cursi che all’epoca era feudatario di
Palagiano.
Come abbiamo
appreso dai documenti Palagianello confinava a Nord con il Comune di Mottola,
ad Est con quello di Palagiano, ad Ovest con la gravina di Castellaneta e a Sud
con il mare; la sua estensione territoriale doveva essere di circa 206 carra
pari a circa 4.950 ettari, invece degli attuali 4.327.
Il territorio
rimase tale fino al 1811, quando già da circa
cinque anni Palagiano amministrava il patrimonio di Palagianello ed
epoca della delimitazione del feudo da parte dei periti Campanella, Caramia e
Costanzo i quali, incaricati della perizia ed apprezzo del demanio di
Palagianello, tracciarono i confini in conformità ad indicazioni errate, e,
forse, con riferimento ad una pianta in possesso del marchese di Santeramo che
escludeva quella parte del feudo denominata Palude Molitana ed otto carra della
Conocchiella, che, come abbiamo detto prima, era in possesso del principe di
Cursi.
La vicenda infine
va letta ed interpretata anche con riferimento alle risultanze dell’Archivio
della Parrocchia San Pietro Apostolo di Palagianello, l’unica dell’epoca.
E’ da premettere,
sia pure brevemente, che con la decadenza del potere dei comuni, l’unica
possibilità per i cittadini di provare lo stato civile rimase affidata ai
registri che, in obbedienza alle disposizioni del Concilio di Trento, i parroci
erano obbligati a tenere.
I parroci, quindi,
all’epoca erano i soli depositari dei registri costatanti tre eventi che nella
vita umana hanno la massima importanza: la nascita, il matrimonio e la morte
delle persone.
Ciò posto, bisogna
affermare che la tenuta di questi registri, vale a dire battesimo, matrimonio e
morte viene imposta al Parroco come dovere fra i più gravi e considerato che
gli stessi hanno valore giuridico perché documenti pubblici ecclesiastici ed in
quanto tali fanno piena fede per usi non religiosi.
Illuminante è
l’atto di morte conservato nell’Archivio
Parrocchiale della Chiesa di San Pietro Apostolo di Palagianello:
“Palagianello,
lì 17 maggio 1792
Dom.co
Galeotta di Palagiano d’età sua d’anni 65 in circa si è trovato ucciso in questo tenimento e propriamente nell’otto carra e si è seppellito in
questa Parrocchial Chiesa sotto il titolo di S. Pietro, onde in fede – Don
Nicola Laino Arciprete Curato”.
Dalla lettura di
questo documento si ricavano due importanti notizie:
·
la
prima che le “otto carra”
territorialmente si appartenevano a Palagianello;
·
la
seconda che la morte, avvenuta fuori della cinta urbana, di un cittadino è
stata riportata nei registri di morte della Parrocchia S. Pietro Apostolo di
Palagianello che aveva giurisdizione su tutto il territorio del Comune di
Palagianello.
Se, invece, le “otto carra” fossero appartenute a
Palagiano il Parroco di S. Pietro non avrebbe usato la formula “. . . si è trovato morto in questo
tenimento. . .”, non solo, ma
dell’evento non si sarebbe dovuto trovare traccia nei registri parrocchiali di
Palagianello per difetto di giurisdizione che, in quella ipotesi, sarebbe
ricaduto sotto quella della Chiesa Parrocchiale di Palagiano.
A nostro avviso
l’errore, se tale lo si vuol considerare, fu commesso nella impostazione dei
ricorsi dei due Comuni innanzi alla Commissione Feudale la quale, nel caso in
esame, non sarebbe stata chiamata a decidere sui confini, poiché, nell’ambito
delle sue attribuzioni, non rientravano quelle di pronunciarsi sulle eventuali
azioni promosse tra comuni in materia di confinazione ed occupazioni di suolo
anche di natura demaniale(7).
Il Decurionato di
Palagiano conferì incarico perché innanzi alla Commissione Feudale venissero
discusse le liti fra il Comune di Palagiano ed il principe di Cursi e tra il
Comune di Palagianello ed il marchese di Santeramo, mentre in nome del comune
aggregato Palagianello doveva essere chiamato in causa oltre al anche il
principe di Cursi per la parte di territorio, ricadente in quello di
Palagianello, in suo possesso, vale a dire le “otto carra e Palude Molitana”.
Così non fu, con la
conseguenza che quel territorio venne salomonicamente diviso fra il principe di
Cursi ed il Comune di Palagiano il quale innanzi alla Commissione Feudale si
era sostituito al Comune aggregato Palagianello.
Indicativa è la
circostanza che l’anno precedente le sentenze della Commissione Feudale, vale a
dire nel 1809, per la divisione delle terre era stato ordinato la compilazione
del catasto comunale, attraverso il quale, molto probabilmente, il Comune di
Palagiano si appropriò di quella parte di terreno iscrivendolo a suo nome,
dando luogo all’usurpazione di circa 617 ettari
territorio.
La correzione non
venne fatta nemmeno quando, in presenza di molte usurpazioni di terre da parte
di comuni ed abitanti ai danni di altri comuni, nel 1815 fu indetto un nuovo
catasto comunale per rivedere il precedente e conoscere le occupazioni abusive.
E non poteva essere
altrimenti, poiché a gestire “l’operazione
catasto”, che per Palagianello era separato, fu sempre il comune capoluogo
il quale aveva tutto l’interesse a non evidenziare l’abuso commesso ed anche
per non smentire l’operato dei periti che, forse, avevano steso un velo sulle
molte usurpazioni, in danno del demanio di Palagianello, già in atto da parte
di cittadini di Palagiano, quasi sempre amministratori.
A
conclusione di questa parte ci preme rilevare come in circa due secoli nessun
amministratore Palagianellese si sia mosso al fine far restituire dal Comune di
Palagiano quella parte del territorio di Palagianello acquisito al tenimento di
quel Comune.
Nella
eventuale controversia il Comune di Palagianello , certamente, ne uscirà
vittorioso(8).
Vito Vincenzo Di Turi
[1] - ARCHIVIO DELLA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI –
Arch. XCV, 44 – Manoscritto 5937.
[2] - A.S.L. – Scritture delle Università e feudi
di Terra d’Otranto.
[3] - ARCHIVIO PRIVATO CARACCIOLO –
Viglione-Santeramo – “Platea generale del
Stato dell’Ecc.ma Casa di santeramo, Cervinara e Palagianello formata dal Rev.
Michele Bozzi a XXII marzo 1688”.
[5] - L’originale della tavola è conservato
presso l’Archivio di Stato di Lecce.
[6] - Ogni carra è pari ad ettari 24.69.40
[7] - Decreto 6 dicembre 1808- “Intorno alla competenza della Commissione
Feudale”.
[8] - Il diritto del Comune sul territorio è
imprescrittibile; pertanto in ogni tempo il Comune può rivendicare parte del
suo territorio che, di fatto, senza titolo giuridico, sia stato aggiunto ad
altro comune. (Consiglio di Stato –
Parere – 26 giugno 1956, n. 403).